Gara: AMOROSI-GISOLDI CAUTANO del 19/04/2009 Letto il referto, rileva che la gara sopra indicata non è stata disputata per l’assenza, non giustificata, della Società GISOLDI CAUTANO. In applicazione degli articoli 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società GISOLDI CAUTANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzandola di un punto in classifica e comminandole l’ammenda di Euro 25 quale 1° rinuncia.